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L’usucapione è uno degli istituti più affascinanti del diritto civile italiano, in quanto consente l’acquisto della proprietà di un bene a titolo originario, semplicemente in forza del possesso prolungato nel tempo.
L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si realizza con il possesso protratto nel tempo, nei termini stabiliti dalla legge.
In pratica, chi possiede un bene – mobile o immobile – per un periodo determinato dalla legge, in modo pacifico e pubblico, può diventarne proprietario.
La funzione dell’usucapione è quella di premiare chi si comporta come proprietario per molti anni, “sanzionando” l’inerzia del titolare originario. Rappresenta uno strumento di certezza giuridica, assicurando la stabilità dei rapporti.
L’art. 1158 c.c. prevede che la proprietà di beni immobili e gli altri diritti reali di godimento si acquistano per effetto del possesso continuato per venti anni.
Perché possa aversi l’usucapione di un diritto reale immobiliare è necessario che il possesso sia:
Continuato e ininterrotto
Il possesso deve protrarsi senza interruzioni per venti anni, senza che il proprietario eserciti atti interruttivi come diffide o azioni giudiziali.
Pacifico e pubblico
Deve essere esercitato alla luce del sole, senza violenza o clandestinità, in modo da poter essere conosciuto dal proprietario e da terzi.
È infine necessario il cd. animus possidendi: con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare.
Sebbene l’usucapione si perfezioni automaticamente per legge, è necessario un accertamento formale per renderla opponibile ai terzi.
Avviene tramite sentenza, che:
L’usucapione può essere accertata anche: