Il divieto dei patti successori


Molti si chiedono se sia possibile stipulare accordi con i propri familiari o con terzi sulla futura eredità prima della morte.

La legge italiana vieta questo tipo di patti per tutelare la libertà testamentaria e l’autonomia del disponente.

Vediamo cosa sono i patti successori, quali tipi vieta l’art. 458 c.c. e quali eccezioni esistono.


Cosa sono i patti successori?

L’art. 458 del Codice Civile stabilisce il divieto dei patti successori, ossia di qualsiasi accordo che abbia ad oggetto diritti relativi a una successione non ancora aperta.

La norma vieta tre tipologie di patti:

1. Patto successorio istitutivo

Conosciuto anche come testamento contrattuale, si verifica quando due soggetti stipulano un contratto con cui uno istituisce l’altro erede.


2. Patto successorio dispositivo

È l’atto con cui un soggetto dispone, mediante contratto, dei diritti che gli potranno spettare su una successione non ancora aperta.


3. Patto successorio rinunciativo

È l’atto con cui un soggetto rinuncia anticipatamente ai diritti che potrebbe vantare su una successione futura.


Elementi comuni a tutti i patti successori

  • Sono negozi giuridici diversi dal testamento (ad esempio un contratto o un atto unilaterale).
  • Hanno come oggetto diritti successori relativi a una successione non ancora aperta.

Fondamenti del divieto dei patti successori

Il divieto sancito dall’art. 458 c.c. si fonda su ragioni di ordine sistematico e di tutela, diverse a seconda della tipologia di patto.

Patto successorio istitutivo

Il divieto si giustifica in base a due principi fondamentali:

  • Tipicità delle fonti della delazione ereditaria: ai sensi dell’art. 457 c.c., l’eredità si devolve solo per legge o per testamento. È quindi inammissibile una delazione contrattuale.
  • Libertà testamentaria: il testamento è un atto unilaterale e revocabile fino alla morte del de cuius. Il patto istitutivo, essendo un contratto, avrebbe carattere irrevocabile, in contrasto con tale principio.

Patti successori dispositivi e rinunciativi

Il divieto si fonda su esigenze di protezione e ordine pubblico, in particolare:

  • Tutela della persona: si vuole evitare che persone inesperte o prodighe si spoglino in anticipo di diritti che ancora non spettano loro.
  • Prevenzione di comportamenti deviati: si intende scongiurare il cd. votum captandae mortis, ossia il desiderio della morte altrui per conseguire vantaggi economici anticipati legati alla futura eredità.

Cosa sono i patti successori obbligatori?

Il divieto dell’art. 458 c.c. si estende anche ai patti successori obbligatori. Si tratta di accordi con i quali una parte si obbliga:

  • A istituire erede o a disporre un legato a favore di un determinato soggetto.
  • A disporre o rinunciare a diritti che potranno spettargli in relazione a una successione non ancora aperta.

Anche se tali patti non producono effetti dispositivi immediati, ma solo obbligatori, restano vietati poiché contrastano con i principi di libertà e tipicità che regolano la materia successoria.

Atti esecutivi dei patti successori obbligatori: nullità o validità?

Ad esempio, Tizio si obbliga mediante contratto a redigere un testamento in cui nominerà Caio come suo erede.

  • Se il testamento è redatto in esecuzione dell’obbligo assunto, esso sarà invalido, in quanto espressione di un patto successorio vietato (art. 458 c.c.).
  • Diversamente, se il testamento è redatto in modo libero, senza essere vincolato al precedente impegno contrattuale, sarà valido, in quanto frutto dell’autonoma e revocabile volontà testamentaria del disponente.

Vi sono deroghe al divieto dei patti successori?

Sì. Il legislatore ha introdotto una deroga con la disciplina del patto di famiglia, prevista dall’art. 768-bis c.c.