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Molti si chiedono se sia possibile stipulare accordi con i propri familiari o con terzi sulla futura eredità prima della morte.
La legge italiana vieta questo tipo di patti per tutelare la libertà testamentaria e l’autonomia del disponente.
Vediamo cosa sono i patti successori, quali tipi vieta l’art. 458 c.c. e quali eccezioni esistono.
L’art. 458 del Codice Civile stabilisce il divieto dei patti successori, ossia di qualsiasi accordo che abbia ad oggetto diritti relativi a una successione non ancora aperta.
La norma vieta tre tipologie di patti:
1. Patto successorio istitutivo
Conosciuto anche come testamento contrattuale, si verifica quando due soggetti stipulano un contratto con cui uno istituisce l’altro erede.
2. Patto successorio dispositivo
È l’atto con cui un soggetto dispone, mediante contratto, dei diritti che gli potranno spettare su una successione non ancora aperta.
3. Patto successorio rinunciativo
È l’atto con cui un soggetto rinuncia anticipatamente ai diritti che potrebbe vantare su una successione futura.
Il divieto sancito dall’art. 458 c.c. si fonda su ragioni di ordine sistematico e di tutela, diverse a seconda della tipologia di patto.
Patto successorio istitutivo
Il divieto si giustifica in base a due principi fondamentali:
Patti successori dispositivi e rinunciativi
Il divieto si fonda su esigenze di protezione e ordine pubblico, in particolare:
Il divieto dell’art. 458 c.c. si estende anche ai patti successori obbligatori. Si tratta di accordi con i quali una parte si obbliga:
Anche se tali patti non producono effetti dispositivi immediati, ma solo obbligatori, restano vietati poiché contrastano con i principi di libertà e tipicità che regolano la materia successoria.
Ad esempio, Tizio si obbliga mediante contratto a redigere un testamento in cui nominerà Caio come suo erede.
Sì. Il legislatore ha introdotto una deroga con la disciplina del patto di famiglia, prevista dall’art. 768-bis c.c.