La procura notarile


Nella vita quotidiana può accadere di non poter agire personalmente per concludere contratti o compiere atti giuridici. In questi casi, la procura notarile è lo strumento che consente di nominare una persona di fiducia per rappresentarci in operazioni importanti, come la compravendita di un immobile.

Vediamo cos’è, come funziona e quali tipologie esistono.


Che cos’è la procura?

La procura è l’atto con cui un soggetto (detto rappresentato) attribuisce a un altro soggetto (detto rappresentante) il potere di agire in suo nome e per suo conto nel compimento di uno o più atti giuridici.

Dal punto di vista giuridico, la procura è un atto:

  • unilaterale: produce effetti con la sola volontà del rappresentato, senza necessità di accettazione da parte del rappresentante;
  • revocabile (salvo il caso in cui sia conferita anche nell’interesse del rappresentante);
  • intuitu personae: si fonda su un rapporto di fiducia, come confermato dall’art. 1722, n. 4 c.c., che ne prevede l’estinzione in caso di morte o sopravvenuta incapacità del rappresentante, salvo diversa pattuizione.

Procura e delega sono la stessa cosa?

Assolutamente no.
Procura e delega sono due istituti distinti.

  • Con la procura, si conferisce un potere giuridico: il rappresentante può concludere contratti che producono effetti direttamente nella sfera del rappresentato.
  • Con la delega, si affida un incarico materiale (es. ritirare un documento), senza poteri giuridici: il delegato non può concludere atti negoziali vincolanti per il delegante.

Che differenza c’è tra rappresentante e nuncius?

Nel linguaggio giuridico, è importante distinguere tra le figure del rappresentante e del nuncius (o "ambasciatore").

Il rappresentante:

  • agisce in nome e per conto di un altro soggetto, grazie a un potere rappresentativo;
  • manifesta una volontà propria;
  • ha discrezionalità nel compiere l’atto;
  • deve essere capace di intendere e volere.

Il nuncius, invece:

  • non è un rappresentante e non ha poteri decisionali;
  • si limita a trasmettere a un terzo una dichiarazione di volontà già formata dal soggetto interessato;
  • non ha discrezionalità: funge da mero tramite comunicativo;
  • può anche essere incapace di agire, purché in grado di riferire correttamente il contenuto della dichiarazione.

Se il nuncius altera il contenuto della volontà trasmessa, oppure riporta dichiarazioni mai espresse dal dichiarante, la dichiarazione è nulla: non può essere attribuita né al dichiarante, né al nuncius.


Quante tipologie di procure esistono?

Le procure si distinguono in base all’ampiezza dei poteri conferiti al rappresentante. Le due principali categorie sono:

Procura speciale

È l’atto con cui si attribuisce al rappresentante il potere di compiere uno o più atti specificamente individuati.
Ha natura puntuale e limitata: il rappresentante può agire solo per gli atti espressamente indicati nella procura.

Esempio: Tizio conferisce a Caio procura per vendere la casa di Roma e per permutare la casa di Milano.

Procura generale

È l’atto con cui si conferisce al rappresentante il potere di amministrare il patrimonio del rappresentato in modo ampio e continuativo.

Dall’art. 1708, comma 2, c.c. (norma prevista per il mandato, ma applicabile anche alla procura) si evince che il rappresentante:

  • può compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
  • non può compiere gli atti di straordinaria amministrazione se non sono espressamente indicati, almeno per categorie (es. vendere, permutare, transigere).

La procura deve avere una forma particolare?

Sì. Ai sensi dell’art. 1392 c.c., la procura deve rispettare la stessa forma prevista per il contratto che il rappresentante è chiamato a concludere.

Questo principio, noto come “simmetria delle forme”, impone che la procura segua la forma prescritta per legge (e non quella semplicemente voluta dalle parti).

Ad esempio:

  • se il contratto da stipulare richiede la forma scritta ad substantiam, anche la procura dovrà avere forma scritta;
  • se è richiesta la forma dell’atto pubblico, la procura dovrà essere redatta anch’essa in forma pubblica.

In sintesi, la procura è uno strumento giuridico essenziale per la gestione dei propri interessi quando non si può agire personalmente. Conoscere le differenze tra procura e delega, le tipologie possibili e la forma richiesta consente di utilizzarla correttamente, evitando vizi di forma o inefficacia. Il notaio, in questo ambito, garantisce la redazione conforme alla legge e la tutela degli interessi del rappresentato.

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