L'agibilità dei fabbricati

Prima di acquistare un immobile, è importante verificare se esso sia agibile. Ma cosa significa esattamente “agibilità”? Serve sempre? E cosa accade se manca?


Cos’è la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)?

La SCA, che dall’11 dicembre 2016 ha sostituito il certificato di agibilità, è la certificazione con cui si attesta:


Chi presenta la SCA?

La SCA deve essere presentata al Comune (presso lo Sportello Unico per l’Edilizia) da:


Entro quando deve essere presentata?

La SCA deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori.


Per quali interventi è necessaria?

La SCA deve essere presentata per i seguenti interventi:

  1. Nuove costruzioni.
  2. Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali.
  3. Interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Quali documenti servono per presentarla?

La SCA deve essere redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune e deve essere corredata da:

  1. Attestazione del direttore dei lavori o, se non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.
  2. Certificato di collaudo statico.
  3. Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
  4. Estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.
  5. Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previste dalla legge, oppure – ove previsto – certificato di collaudo degli stessi.

Quando diventa efficace la SCA?

La SCA è efficace sin dal momento della sua presentazione allo sportello comunale competente.

Tuttavia, il Comune ha 30 giorni di tempo per effettuare controlli e, se necessario, richiedere integrazioni documentali o effettuare accertamenti.


L’assenza di agibilità compromette la validità dell’atto?

La validità dell’atto non è subordinata né all’agibilità dell’immobile né alla sua menzione in atto.

In pratica:

Se l’immobile è privo di agibilità, l’acquirente potrebbe domandare la risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo se dimostra che l’agibilità costituiva un requisito essenziale ai fini dell’acquisto.


Agibilità sostanziale vs. agibilità formale

È fondamentale distinguere tra agibilità sostanziale e agibilità formale, poiché hanno conseguenze giuridiche diverse.

Agibilità sostanziale

Si ha inagibilità sostanziale quando l’immobile:

🔹 Esempio: vendita di un immobile destinato alla civile abitazione che non possiede i requisiti minimi per l’uso abitativo.

In questo caso si configura una vendita aliud pro alio: l’immobile consegnato è cosa diversa da quella pattuita.

Conseguenze:


Agibilità formale

Si ha inagibilità formale quando l’immobile:

🔹 Esempio: vendita di un immobile ad uso abitativo che, pur non avendo l’agibilità, è comunque idoneo all’abitazione.

In questo caso non si configura una vendita aliud pro alio, ma un inadempimento di scarsa importanza.

Conseguenze:


In sostanza, l’agibilità rappresenta un requisito importante per la piena utilizzazione dell’immobile, ma la sua assenza non determina automaticamente la nullità dell’atto. Per questo motivo, è fondamentale verificare la situazione urbanistica e catastale dell’immobile con il proprio notaio, per acquistare in sicurezza e senza sorprese.

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