Il divieto dei patti successori
Molti si chiedono se sia possibile stipulare accordi con i propri familiari o con terzi sulla futura eredità prima della morte.
La legge italiana vieta questo tipo di patti per tutelare la libertà testamentaria e l’autonomia del disponente.
Vediamo cosa sono i patti successori, quali tipi vieta l’art. 458 c.c. e quali eccezioni esistono.
Cosa sono i patti successori?
L’art. 458 del Codice Civile stabilisce il divieto dei patti successori, ossia di qualsiasi accordo che abbia ad oggetto diritti relativi a una successione non ancora aperta.
La norma vieta tre tipologie di patti:
1. Patto successorio istitutivo
Conosciuto anche come testamento contrattuale, si verifica quando due soggetti stipulano un contratto con cui uno istituisce l’altro erede.
2. Patto successorio dispositivo
È l’atto con cui un soggetto dispone, mediante contratto, dei diritti che gli potranno spettare su una successione non ancora aperta.
3. Patto successorio rinunciativo
È l’atto con cui un soggetto rinuncia anticipatamente ai diritti che potrebbe vantare su una successione futura.
Elementi comuni a tutti i patti successori
- Sono negozi giuridici diversi dal testamento (ad esempio un contratto o un atto unilaterale).
- Hanno come oggetto diritti successori relativi a una successione non ancora aperta.
Fondamenti del divieto dei patti successori
Il divieto sancito dall’art. 458 c.c. si fonda su ragioni di ordine sistematico e di tutela, diverse a seconda della tipologia di patto.
Patto successorio istitutivo
Il divieto si giustifica in base a due principi fondamentali:
- Tipicità delle fonti della delazione ereditaria: ai sensi dell’art. 457 c.c., l’eredità si devolve solo per legge o per testamento. È quindi inammissibile una delazione contrattuale.
- Libertà testamentaria: il testamento è un atto unilaterale e revocabile fino alla morte del de cuius. Il patto istitutivo, essendo un contratto, avrebbe carattere irrevocabile, in contrasto con tale principio.
Patti successori dispositivi e rinunciativi
Il divieto si fonda su esigenze di protezione e ordine pubblico, in particolare:
- Tutela della persona: si vuole evitare che persone inesperte o prodighe si spoglino in anticipo di diritti che ancora non spettano loro.
- Prevenzione di comportamenti deviati: si intende scongiurare il cd. votum captandae mortis, ossia il desiderio della morte altrui per conseguire vantaggi economici anticipati legati alla futura eredità.
Cosa sono i patti successori obbligatori?
Il divieto dell’art. 458 c.c. si estende anche ai patti successori obbligatori. Si tratta di accordi con i quali una parte si obbliga:
- A istituire erede o a disporre un legato a favore di un determinato soggetto.
- A disporre o rinunciare a diritti che potranno spettargli in relazione a una successione non ancora aperta.
Anche se tali patti non producono effetti dispositivi immediati, ma solo obbligatori, restano vietati poiché contrastano con i principi di libertà e tipicità che regolano la materia successoria.
Atti esecutivi dei patti successori obbligatori: nullità o validità?
Ad esempio, Tizio si obbliga mediante contratto a redigere un testamento in cui nominerà Caio come suo erede.
- Se il testamento è redatto in esecuzione dell’obbligo assunto, esso sarà invalido, in quanto espressione di un patto successorio vietato (art. 458 c.c.).
- Diversamente, se il testamento è redatto in modo libero, senza essere vincolato al precedente impegno contrattuale, sarà valido, in quanto frutto dell’autonoma e revocabile volontà testamentaria del disponente.
Vi sono deroghe al divieto dei patti successori?
Sì. Il legislatore ha introdotto una deroga con la disciplina del patto di famiglia, prevista dall’art. 768-bis c.c.
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